Il
testo integrale dell'ordinanza
TRIBUNALE DI VITERBO
Sezione Civile N. R.G. 2560/99 del 24/1/2000
Il Giudice Designato
Nell'ambito della procedura cautelare promossa da
TOURING CLUB
ITALIANO e TOURING EDITORE s.r.l. (rapp.ti e difesi dall'avv.
Giovanni Guglielmetti e Luigi Colombo di Milano e avv. Angelo
Angeloni di Viterbo) nei confronti di
VECCHI MAURIZIO (rapp.to e difeso dall'avv. Giovanni
Bartoletti di Viterbo),
ed intesa ad ottenere un provvedimento ex art. 634 legge marchi e
art. 700 c.p.c. che inibisca alla ditta Maurizio Vecchi Editore
l'utilizzazione del segno distintivo "TOURING" anche
nella rete World Wide Web (WWW) all'interno dei domini Internet.
Letti gli atti e sentite le parti, viste le memorie da queste
depositate nei termini concessi,
o s s e r v a
I ricorrenti - operanti da oltre un secolo nel settore del turismo
mediante organizzazione di servizi informativi e culturali,
nonché mediante vendita di periodici e pubblicazioni
specialistiche, la prima quale associazione non riconosciuta (in
sigla TCI) e la seconda quale editore delle pubblicazioni del
gruppo TCI - lamentano che la ditta Maurizio Vecchi Editore (in
sigla MVE), corrente in Caprarola (Viterbo), abbia illecitamente
utilizzato il denominativo Touring per l'accesso alla rete
telematica WWW (all'interno di Internet) aprendo un proprio sito
individuato con il domain name (ND) di www.touring.it con
scopi e finalità identiche a quelle proprie dell'Associazione
Touring Club Italiano operante su Internet con un sito denominato www.touringclub.it;
attività ritenuta lesiva del proprio marchio Touring Club nonché
idonea a danneggiarli e/o comprometterne l'attività economica in
quanto caratterizzata da un comportamento sanzionabile anche ai
sensi dell'art. 2958 n.3 c.c. per l'intrinseca portata di non
lealtà dell'atto concorrenziale posto in essere.
Si difende parte resistente sostenendo non essersi verificata
alcun attività illecita dal punto di vista della concorrenza sia
per con riguardo alla pretesa violazione del marchio (Touring) che
con riguardo alla violazione di segni distintivi-denominazioni
della ricorrente TCI nei cui confronti viene pure eccepita la
legittimazione attiva in quanto alla stessa, essendo una libera
associazione senza fini di lucro, non sarebbe applicabile la
normativa di cui agli artt. 2598 e segg. Cod.civ..
Pacifiche e documentate le circostanze di fatto da cui desumere
l'effettività dell'attività ascritta alla ditta resistente e con
le modalità descritte in ricorso (emergenti dai documenti versati
in atti nonché dalla diretta visione sulla rete Internet dei due
siti n questione), occorre passare all'esame del merito della
richiesta cautelare che su tali fatti si basa.
La tutela cautelare qui invocata, infatti, è volta ad ottenere un
provvedimento di inibitoria provvisoria ex art. 700 c.p.c. e art.
63 legge sui marchi, nei confronti di un soggetto che utilizza,
secondo la tesi delle ricorrenti illecitamente, un segno
distintivo altrui (anche tutelato perché
registrato) per tal motivo ritenuto anche concorrente sleale, ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 2598 n.1 e 3 e 2599 cod.
civ. in quanto avrebbe posto in atto un comportamento contrario
alle norme regolanti i rapporti tra concorrenti.
Venendo al merito rilevasi come sussista a vantaggio delle parti
ricorrenti il buon diritto legittimante la invocata cautela
inibitoria scaturente dalla indiscutibile esistenza di un uso
pregresso e consolidato del segno "Touring" seppur
accompagnato ad altre espressioni identificative del soggetto
titolare (Touring Club It. - Touring Editore - Touring Giovani -
ecc.); tale denominativo è sicuramente identificativo
dell'associazione ricorrente e di tutte le aziende ed attività
associative e commerciali ad essa facenti capo, per la consolidata
conoscenza che in oltre un secolo di attività il TCI ha acquisito
sia tra i normali utenti dei suoi servizi turistici e culturali
che tra le generalità dei cittadini comunque interessati alle
informazioni su notizie turistiche in genere (basti aver riguardo
alla diffusione dell'uso delle cartine stradali edite dal TCI).
Ciò consente di attribuire al segno Touring il carattere di
marchio forte per la sua intrinseca capacità di attribuire in
modo inequivoco una data attività ad uno specifico soggetto (il
Touring Club Italiano), marchio Touring che, sebbene registrato
come tale solo in epoca recente, aveva già acquistato sul mercato
una sua valenza fortemente identificativa del titolare del più
esteso marchio (registrato in epoca antecedente come Touring Club
Italiano) al punto da portare quel segno (il Touring, appunto) ad
essere considerato un diminuitivo e così essere in tutto e per
tutto equiparato al T.C.I. anche per coloro i quali fanno uso
delle tecniche informatiche navigando nei siti W.W.W. di Internet.
L'illecito utilizzo del marchio della ricorrente associazione è
dimostrato anche dall'assenza di qualsiasi nesso del nome Touring
con la ditta del resistente Vecchi Maurizio il quale, svolgendo
attività anche nel settore dell'informazione turistica
(circostanza pacifica), ha ritenuto utile e conveniente apparire
su Internet con un sito distinto con il domain name (così è in
astratto definito il nome che identifica il titolare del singolo
sito del WWW) "Touring.it" per la sua forte valenza
evocativa del settore turistico in cui opera da anni il TCI che,
sulla medesima rete, oggi opera attraverso un sito (Touringclub.it)
con cui è facile la confusione e la confondibilità del titolare.
Appare evidente, ciò premesso, come la richiesta cautelare trovi
il suo più immediato aggancio giustificativo nella ritenuta
sussistenza dell'estremo della confondibilità tra i segni
distintivi delle due parti in contesa; la tematica sui segni
distintivi (Touring Club Italiano e Touring) richiama concetti e
principi che trovano applicazione anche nella valutazione della
contraffazione o dell'illecito uso di marchi altrui.
Premesso, infatti, che la parola inglese "Touring" non
può dirsi sicuramente parola di ordine ed uso naturale e comune
nel lessico attuale della lingua italiana, sebbene dai più
conosciuta nel suo significato generico di "cosa che attiene
al turismo in generale", e che la stessa - ex se - non
potrebbe legittimare una pretesa escludente l'altrui uso se
associata ad una
iniziativa commerciale o di altra attività rivolta al pubblico,
non v'è dubbio che nel campo strettamente afferente "le cose
del turismo" il termine Touring richiami alla mente del
potenziale interessato l'associazione Touring Club Italiano anche
perché, ed è qui il cuore del problema, nell'uso corrente tale
denominazione complessa viene scissa in quella più breve ed
immediata di Touring (da sola od in aggiunta ad altra parola:
esempio: TOURING Giovani); sia nel modo con cui spesso tale
soggetto viene identificato anche dagli organi di stampa (ed in
merito l'episodio narrato dalle ricorrenti con riguardo al
periodico Internet News è eloquente) sia per come lo stesso viene
indicato dal TCI nelle sue singole iniziative (ad es. il mensile
dell'associazione è denominato Qui Touring con una evidente
intenzione di segnalare al lettore che su quella rivista vi sono
le notizie del Touring).
Così come costantemente insegnato dalla giurisprudenza prevalente
(e dalla stessa dottrina) la protezione accordata dalla legge sul
diritto di autore (L. 22.4.1941 n. 633) va verificata procedendosi
ad un accertamento se non anche dell'originalità, quanto meno di
una significativa capacità individualizzante relativamente
all'utilizzazione d'un vocabolo genericamente idoneo ad indicare e
delimitare l'area degli argomenti oggetto di trattazione,
necessaria espressione minima di generico riferimento per chiunque
intenda svolgere attività editoriale nello specializzato settore
prescelto e non ritenga conveniente o non sia in grado di creare
una "testata" (perché il domain name tale è
nell'ambito Internet) meglio caratterizzata per originalità o
fantasia.
Nel caso in esame va esclusa la sussistenza di una locuzione del
tutto generica e scarsamente individualizzante (come sostenuto dal
resistente) per il termine in questione il quale non può essere
considerato come semplice indicativo di un bene della vita (il
turismo) dei cui vari aspetti si occupa l'attività di una data
azienda ovvero di una data pubblicazione; ciò sia perché il
prodotto turismo non può essere considerato equiparabile - dal
punto di vista lessicale - al termine touring quantomeno nel
limitato ambito nazionale, sia perché il segno touring, per come
utilizzato concretamente dalle parti ricorrenti, va considerato
come marchio, seppure lo si voglia ritenere caratterizzato da
intrinseca debolezza, meritevole di tutela perché il suo lungo
uso, anche congiunto ad altri termini, ha determinato nel pubblico
dei consumatori medi l'abitudine (e la consapevolezza) a ritenere
come la stessa cosa il T.C.I. ed il Touring sic et simpliciter,
con la logica ed immediata conseguenza che l'utilizzazione del
nome Touring da parte di altri soggetti può portare alla
confusione tra le iniziative commerciali di diversi soggetti,
tanto più quando uno dei questi abbia acquisito una notorietà
tale da rendere i propri prodotti o la propria attività
identificabile anche mediante semplici abbreviazioni del nome
originario (a tal proposito è utile il richiamo a quanto è
avvenuto nel caso del Foro Italiano, nota rivista di diritto,
identificata dagli addetti al lavoro con l'abbreviativo
"Foro"; v. Tribunale Modena 23 ottobre 1996, in Foro It
1997, I, 2316).
La riprova della correttezza dell'argomentare che precede si
rinviene proprio analizzando ciò che è avvenuto sulla rete WWW
di Internet con l'iniziativa della Maurizio Vecchi Editore che si
è avvalsa dell'identificativo del
sito www.touring.it (a lei concesso dalla Autorità a ciò
preposta senza alcuna valenza legittimante l'uso del nome
prescelto a scapito di quelli altri soggetti, stante l'unica
regola vigente che è quella del "first come, first served"
- priorità della richiesta ed assenza di identità del nome
richiesto).
Come è stato rilevato dagli specialisti del settore "le
caratteristiche peculiari che hanno fatto di World Wide Web una
vera e propria rivoluzione nel panorama degli strumenti di
comunicazione possono essere riassunte nei seguenti punti:
"la sua diffusione planetaria, la facilità di utilizzazione
e dei collegamenti, la possibilità di trasmettere e ricevere
informazioni multimediali, la semplicità di gestione per i
fornitori di informazione..."; dal punto di vista
dell'utilizzatore finale del WWW, infatti, la rete si presenta
come uno sconfinato spazio informativo costruito da documenti
multimediali interconnessi tramite una rete di collegamenti che
fanno sì che si crei un vero e proprio ipertesto che vede tutti
gli utenti quali suoi fruitori e formatori senza soluzione di
continuità; in tale spazio informativo l'utente può con estrema
facilità muoversi alla ricerca di dati, testi, informazioni,
curiosità varie, prodotti ecc. usando dei programmi che vengono
correntemente definiti browser (dall'inglese fornire).
Chi intenda accedere a tale vasta rete telematica per acquisire
informazioni o dati inseriti nella medesima rete dalle varie
aziende o da singoli fornitori di informazioni (università,
centri di ricerca, negozi, giornali ecc.), deve seguire delle
semplici, ma essenziali, procedure di ricerca per reperire
l'informazione cercata e valutare la sua correttezza, completezza
ed imparzialità (aspetto, quest'ultimo, assai delicato ed in
parte affidato alla personale esperienza dell'utente e su cui si
dirà appresso).
Il primo aspetto, che è quello di scoprire le pagine esistenti
sulla rete che si occupano dell'argomento desiderato, viene
affrontato mediante l'utilizzo di strumenti di ricerca che si
differenziano in "motori di ricerca per termini" ed
"indici sistematici".
Senza voler dar qui conto ex professo di aspetti e questioni di
natura tecnica, ciò che preme evidenziare in questa sede è che
l'utente che accede alla rete informativa può servirsi di
strumenti per accedere ai dati desiderati senza sapere dove
trovarli, o perché ignora se tali dati vi siano o perché ignora
chi li possa avere immessi in rete ovvero perché non conosce
l'ampiezza della materia ed intende accedere al massimo delle
informazioni disponibili sull'argomento.
Con la ricerca per termini i c.d. motori di ricerca permettono di
ricercare parole o combinazioni di parole in un archivio
indicizzato di documenti in formato digitale; tale ricerca si
dimostra molto comoda e semplice nel caso di nomi propri (il dato
poeta o scrittore) o quando le informazioni ricercate si lascino
caratterizzare attraverso termini molto specifici (ad es.
informazioni sulla cura del tumore al seno, si usa la combinazione
"tumore" and "seno"). In tali casi la ricerca
è del tutto meccanica perché il programma cerca i termini da noi
forniti nell'indice in suo possesso e fornisce le corrispondenze
trovate; l'intelligenza della ricerca dipende in gran parte dalla
scelta delle parole usate come parametri e tanto più validi
saranno i risultati della ricerca quanto più
corretta sarà stata l'utilizzazione dei termini di ricerca (ed
indirettamente ciò riporta alla abilità del singolo fornitore in
rete nella scelta del proprio nome di dominio).
La ricerca sistematica avviene su cataloghi ragionati di risorse,
suddivisi su settori e organizzati gerarchicamente, partendo da
categorie più generali per arrivare a quelle più specifiche.
Qualunque sia lo strumento utilizzato (che comunque avviene
tramite "motori di ricerca" del tipo indicato dalle
parti: Yahoo!, AltaVista, HotBot, Virgilio ecc.) l'utente
"normale" della rete è costretto ad una navigazione per
tentativi per poter giungere ad un risultato soddisfacente;
tentativi che ogni fornitore di informazioni cercherà di
abbreviare od eliminare mediante l'allestimento di siti
caratterizzati da denominazioni molto particolari e poco comuni,
al limite cercando di sfruttare termini molto noti e fortemente
evocativi del prodotto informativo fornito in rete (in merito nei
paesi anglosassoni si parla di domain name grabbing per indicare
il fenomeno dell'accaparramento di marchi famosi con registrazione
dell'altrui nome sulla rete WWW per sfruttarne la popolarità in
difetto di preventivo accesso sulla rete stessa da parte del
titolare del marchio).
Ciò è quello che pare potersi dire avvenuto nel caso in esame
dove il resistente - per accedere al mondo informativo in campo
turistico - ha ritenuto utile e conveniente registrarsi sulla rete
con il nome www.touring.it ben sapendo che così facendo avrebbe
evitato i rischi di rimanere del tutto ignoto - ovvero poco
esplorato - al vasto pubblico degli utenti Internet ivi compresi
gli utenti dei servizi turistici offerti dal Touring Club Italiano
(sia perché soci del TCI sia perché conoscitori delle indubbie
qualità dei servizi offerti dalla medesima associazione).
L'esame delle varie pagine dei due siti in contesta (sia nella
rispettiva Home page che in quelle successive) danno conferma di
ciò; chi avesse effettuato la ricerca tramite la parola "touring"
(ricerca per termini) avrebbe ricevuto una notevole quantità di
dati (questo è sicuramente vero) anche circa soggetti operanti in
settori diversi; ma è indiscutibile che così operando il singolo
utente avrebbe potuto avvedersi della presenza anche del sito
della MVE ed aprirla ritenendo di trovarsi nel sito del TCI stante
la forte identità delle informazioni fornite dal sito del
resistente, la cui identità effettiva (quale MVE) poteva essere
rilevata solo dopo aver avuto accesso al sito stesso con lettura
delle informazioni afferente, quantomeno, la prima pagina (quella
ove vi è maggiore concentrazione pubblicitaria appetibile per gli
utenti).
In via di fatto, invero, non sembra dubitabile che un
"sito" del WWW possa essere equiparato ad una rivista od
ad altra pubblicazione (del tipo cartaceo classico) con una Home
page identica alla copertina, il nome della testata assimilabile
al domain name, e le ulteriori pagine del sito identiche alle
pagine che si sfogliano in una rivista cartacea; e così come si
chiede la tutela del proprio nome identificativo per la testata
invocando l'originalità del termine, il pregresso uso del termine
e quant'altro, in modo identico deve potersi fare con riguardo al
nome utilizzato per accedere a WWW.
Appare sussistente, per tali ragioni, la capacità confusoria del
denominativo del sito Internet utilizzato dal resistente sia in
contrasto con le norme sui marchi che con quelle sulla correttezza
professionale.
In merito a questo ultimo aspetto va detto che appare naturale che
lo scopo per cui si apre un sito (commerciale o informativo) è
proprio quello di avere il maggior numero possibile di visitatori
che, mediante l'accesso sul sito stesso (anche soltanto di
passaggio), potranno leggere e visionare la pubblicità ospitata
dal titolare del sito (i c.d banner - annunci pubblicitari a forma
rettangolare assimilabili a normali affissioni pubblicitarie) che
potrà vendere tali spazi a terzi facendosi forte dei dati di
"spoglio" forniti dai vari provider o fornitori dei
programmi.
Ciò costituisce sicuramente attività concorrenziale e a tal fine
va aggiunto che per esservi attività idonea a danneggiare
l'altrui attività d'impresa il (potenziale) concorrente deve
porre in essere atti che possano causare confusione con
l'attività dell'altro concorrente; atti realizzabili con mezzi e
modalità varie (purché idonee) ma pur sempre tali da poter
sviare la clientela dall'attività esercitata dal concorrente
(anche per effetto del limite di cui all'art. 2598 n. 3 c.c.).
Questa finalizzazione della tutela codicistica consente di
chiudere il cerchio della questione di cui si sta discutendo; il
nome utilizzato dal resistente costituiva il classico specchietto
per le allodole per catturare utenti interessati a notizie in
materia di turismo ma "attratti" non dal termine
generico "turismo" ma dal noto marchio abbreviato
TOURING attribuito alla nota associazione T.C.I.; ciò può
comportare il pericolo che le informazioni ed i servizi offerti
dal titolare di un sito possano essere confusi con quelli offerti
dall'altra azienda sia mediante un altro sito che con le ordinarie
forme di pubblicazione periodica edite dalla ricorrente società.
La tutela invocata dalle ricorrenti a tale ultimo titolo sussiste
anche perché riguarda due imprenditori tra loro concorrenti
(ovvero potenzialmente concorrenti); e nel caso de quo la cosa
emerge alquanto evidente al di là delle eccezioni sollevate da
parte resistente, e tenuto conto, in particolare, del soggetto che
di fatto gestisce la struttura economica denominata Touring Club
Italiano.
È possibile affermare - alla luce di quelle che sono le concrete
emergenze di questo giudizio cautelare e salve le diverse
risultanze del successivo giudizio di merito - che l'Associazione
ricorrente, anche tramite le sue collegate, stia sul mercato come
un vero e proprio imprenditore commerciale con i comportamenti e
gli scopi tipici di questo: - ricerca di aumentare la clientela
per procurarsi un maggior profitto e non solo per maggiormente
diffondere gli scopi propri dell'associazione (promovimento di
attività turistiche, culturali e ricreative).
Ciò può essere desunto dal tipo di attività in concreto
esercitata che, per sua natura, si presta tanto ad essere gestita
con scopi e finalità prettamente ricreative e no-profit (come
avviene normalmente per una associazione non riconosciuta) come
anche per scopi economici tendenti, quantomeno, al pareggio dei
costi con i profitti, e per scopi commerciali (come per lapredisposizione
di viaggi e manifestazioni a pagamento); nel primo caso sotto
forma di offerta, ai propri associati o anche a terzi, di libri,
attrezzature, lezioni, ed in pratica di tutto quanto occorrente
per la conoscenza delle risorse turistiche e culturali italiane;
nel secondo caso, con l'attività di vera e propria impresa, sotto
forma di offerta di servizi di vario genere anche ai soci-utenti
dietro pagamento di un corrispettivo per il servizio o spettacolo
di volta in volta offerto.
Ciò che accomuna i due aspetti delineati - nell'ambito di quello
che qui interessa - è l'essere gli stessi rivolti al
perseguimento di un medesimo risultato in termini di produzione di
un servizio (con metodo economico o meno) rivolto a terzi (gli
associati o altri utenti) da effettuarsi con mezzi e strumenti
concretamente idonei allo svolgimento di attività d'impresa.
D'altra parte è caratteristica tipica delle associazioni la
struttura aperta all'adesione di nuovi associati con la previsione
che una tale adesione presupponga, almeno di regola, una
preventiva valutazione da parte dell'organo interno
dell'associazione sul possesso dei requisiti previsti nello
statuto; mentre nel caso in esame nessun limite è stato previsto
per essere associati oltre alla richiesta ed il versamento delle
quote annuali.
Ciò esclude soltanto che si possa considerare in sintonia con le
tipiche manifestazioni della vita di una vera associazione
l'indiscriminato e libero accesso consentito con il semplice
versamento della quota annuale, ma non può disconoscersi la
legittimità dell'utilizzo della struttura associativa da parte di
coloro i quali abbiano deciso di associarsi per fruire di un
servizio a costo inferiore (giovandosi della finalità non
lucrativa dell'associazione) anche senza voler condividere appieno
tutte le finalità dell'associazione.
La natura commerciale dell'attività svolta dal T.C.I. (a
prescindere dalla sua veste giuridica: non può essere
disconosciuta quantomeno ai fini dell'invocata tutela.
Ciò che conta, in definitiva, è l'avere accertato l'esistenza di
una attività d'impresa gestita da un soggetto in un dato settore
economico ed in assenza di violazioni ai limiti ed alle
prescrizioni di legge. Deve ritenersi, inoltre, sussistente anche
l'altro elemento richiesto dall'art. 700 c.p.c. e cioè il
pregiudizio imminente ed irreparabile; al riguardo, ed in verità,
oltre al rischio concreto del ripetersi degli atti di confusione
già avvenuti (con riferimento, peraltro, a soggetti altamente
qualificati quali il Ministero dei beni culturali ed una rivista
specializzata nel settore Internet), va rilevato che l'eventuale
provvedimento inibitorio adottato in via definitiva potrebbe
intervenire in tempi non ristretti al punto da rendere
difficilmente risarcibile, e comunque, irrecuperabile la perdita
economica conseguente all'avvenuto sviamento di clientela,
vanificando in tal guida ogni eventuale favorevole risultato del
giudizio di merito.
L'intervento giudiziario attuato mediante lo strumento cautelare
in materia di concorrenza sleale così come in materia di tutela
dei segni distintivi, è non solo ammissibile ma, soprattutto,
necessario poiché avendo previsto la legge una cautela tipica per
tali situazioni (per i marchi e brevetti), l'operatore economico
dispone di uno strumento agile e veloce per il caso di illeciti
che, incidendo su situazioni di libero mercato e con connotati
estremamente mutevoli e variabili, difficilmente risultano
riparabili con gli ordinari strumenti del risarcimento per
equivalente; ciò vale in termini eguali per le ipotesi di
concorrenza sleale.
In particolare si può ottenere, prima di tutto, una inibitoria
provvisoria del comportamento illecito (concorrenziale), ovvero
ogni altro provvedimento che si ritenga adatto ad elidere i
riflessi negativi sulla sfera aziendale del concorrente leso.
Il contenuto da dare al provvedimento cautelare instato deve,
infatti, consentire di impedire la prosecuzione dell'attività
concorrente o privandola delle caratteristiche di illiceità o
impedendone l'esercizio sino al giudizio definitivo sulla
correttezza dell'attività stessa.
Appare necessario, inoltre, provvedere anche alla pubblicazione
della ordinanza cautelare per elidere gli effetti già
realizzatisi per l'utilizzo del sito in questione; e ciò al fine
di ripristinare la situazione del mercato afferente l'utilizzo dei
denominativi identificativi propri dei ricorrenti.
Non sembrano sussistere ragioni oggettive che consiglino la
subordinazione dell'esecuzione dell'ordinanza cautelare al
rilascio di una cauzione per gli eventuali danni subiti dal
resistente; a tal fine non vi è stata alcuna prova o deduzione
dimostrativa di eventuali negative valutazioni delle capacità
patrimoniali delle parti ricorrenti.
Le spese del presente procedimento cautelare vanno rimesse alla
successiva statuizione del giudizio di merito che dovrà essere
iniziato entro gg. 30 dalla presente ordinanza
P. Q. M.
visti gli artt. 669ter, 669sexies, 669septies e 700 c.p.c.
Il Giudice designato nel
procedimento cautelare promosso da Touring Club Italiano e Touring
Editore s.r.l. nei confronti di Vecchi Maurizio così provvede:
a) INIBISCE a Vecchi Maurizio, titolare della ditta Maurizio
Vecchi Editore (corrente in Caprarola - VT - via Madonna dei
Gigli), l'uso in qualsiasi forma e modo del segno distintivo
"TOURING" anche sulla rete Internet, vietando
l'utilizzazione ulteriore del nome di dominio Internet
"www.touring.it";
b) ordina che a cura di parte ricorrente, ed a spese del
resistente, la presente ordinanza venga pubblicata per estratto a
caratteri doppi del normale, per due volte, sul Corriere della
Sera edito in Milano;
c) ordina che la presente ordinanza venga inserita nei siti
Internet delle parti in questione per la durata di giorni trenta
(con suo richiamo nella Home Page dei medesimi siti) ove il sito
www.touring.it non venga disattivato; nonché comunicata ai
gestori della rete che hanno concesso l'utilizzo della
denominazione del sito dalle parti in causa per l'eventuale
inserimento dell'ordinanza in caso di mancata pubblicazione da
parte di Maurizio Vecchi Editore;
FISSA in giorni trenta il termine entro il quale iniziare il
giudizio di merito all'esito del quale rimette la decisione sulle
spese anche di questo procedimento. Si comunichi.
Viterbo, 24.1.2000
IL GIUDICE DESIGNATO (dr. Giuseppe Lo Sinno)
DEPOSITATO IN CANCELLERIA 24 Gennaio 2000
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