La Commissione Giustizia del Senato ha approvato il ddl sui nomi a dominio
A cura dell'avv. Annarita Gili

   

Il 31 gennaio scorso, la Commissione Giustizia del Senato ha approvato il disegno di legge che disciplina i nomi di dominio, introducendo numerose modifiche e integrazioni rispetto al testo originariamente presentato.

Per accelerare l’iter, in modo che il testo possa essere approvato entro la fine della legislatura, la Commissione ha chiesto l’assegnazione del provvedimento in sede redigente. Se il ddl verrà approvato nel testo licenziato dalla Commissione, queste saranno le principali novità: 


Registrazione dei nomi a dominio


Il ddl vieta espressamente la registrazione dei nomi a dominio quando corrispondono tra l'altro, a nomi che identificano persone fisiche o giuridiche, a nomi d'arte, a insegne o marchi d'impresa legittimamente registrati, a nomi di istituzioni o enti pubblici, a nomi di comuni, province e regioni.

E' anche vietata la registrazione di nomi a dominio quando sono corrispondenti a opere dell'ingegno protette a norma di legge o quando sono tali da creare confusione o risultare ingannevoli.

Il divieto, ovviamente, non si applica nei confronti di chi è titolare del nome, del marchio, del diritto di utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno, o di chi può disporne con il consenso scritto di chi ne è titolare. Nel caso più soggetti si trovino contemporaneamente ad avere diritto alla registrazione del medesimo domain name, questa avverrà a favore di che ha presentato la domanda per primo.

Illegittima registrazione di nomi a dominio e responsabilità

Fermo restando ogni altro effetto previsto dalle leggi che tutelano i nomi e i marchi, l'illegittima registrazione di un domain name costituisce un fatto illecito e comporta, a carico del titolare, l'obbligo di risarcire ogni danno patrimoniale o non patrimoniale prodotto, la cancellazione del dominio dall'apposito Registro e l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a 30.000 euro.

Il ddl stabilisce che il titolare del dominio è l'unico responsabile dei contenuti dei siti consultabili attraverso lo stesso. Tuttavia, i soggetti che svolgono i servizi di provider o di mantainer e ogni altro servizio per consentire l'accesso a Internet "rispondono in solido con il titolare del dominio nel solo caso in cui sia derivata, per fatto doloso o colposo loro imputabile, l'impossibilità o la grave difficoltà di individuare o identificare il medesimo o lo spazio su cui il sito è collocato".

Tutte le disposizioni sinora citate si applicano nei confronti dei soggetti sottoposti all'ordinamento italiano, indipendentemente dal luogo di registrazione del dominio.

Cessione dei nomi a dominio

Il diritto di utilizzo del nome a dominio può essere oggetto di trasferimento. Il domain name corrispondente a un nome di genere, però, può essere trasferito solo a condizione che abbia luogo il contestuale trasferimento dell'attività ad esso connessa. In caso contrario, il trasferimento è nullo di diritto.

Commissione Nazionale per l'accesso a Internet e alle altre reti telematiche

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dovrà essere istituita la Commissione Nazionale per l'accesso ad Internet e alle reti telematiche, alla quale sarà affidato, tra l'altro, il compito di emanare le regole di registrazione dei nomi a dominio, di garantire che l'utilizzo o la registrazione dei nomi stessi non determini posizioni dominanti o pratiche restrittive della concorrenza, di promuovere procedure di conciliazione per le controversie relative alla registrazione di domini, nonché di attuare direttamente, o per il tramite di altri enti o istituzioni, le iniziative necessarie per dare luogo alla più ampia diffusione dell'utenza di Internet o di altre reti telematiche.

La Commissione, per il tramite dell'Agenzia per la proprietà industriale, istituita presso il Ministero dell'Industria, dovrà anche assicurare il servizio di registrazione dei domain names in un apposito Registro nazionale.


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