Utilizzo illecito di marchi e denominazioni registrate
A cura di Bed & Breakfast in Italy
"Bed & Breakfast in Italy" è una marchio e una denominazione registrata che RIGUARDA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE LA SOCIETA', CON SEDE A ROMA, proprietaria del sito e corrisponde alla sua ragione sociale.
Solo a questo sito fanno riferimento le "strutture turistico ricettive di classe" alle quali si riferisce il sottotitolo del marchio stesso.



Bed & Breakfast in Italy ®
Strutture turistico ricettive
di classe

   

Il successo e la serietà della nostra organizzazione, la sua notorietà, i numerosi riconoscimenti ricevuti, le lusinghiere recensioni che per noi sono state realizzate, hanno suggerito ad altre organizzazioni di pubblicizzarsi come "Bed & Breakfast in Italy" pur trattandosi di organizzazioni che hanno in realtà diverse denominazioni.
Pertanto, ai sensi della legislazione sui marchi registrati (R.D. 21 giugno 1942, n. 929 - testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati - modificato D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480 - attuazione della direttiva (CEE) n.104/89 del Consiglio del 21 dicembre 1988, recante ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa):


Art. 1 

"I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di far uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare:
a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;
b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi non affini, se il marchio registrato goda nello Stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.
Nei casi sopra menzionati il titolare del marchio può in particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e
nella pubblicità".

 


Art. 11

"Non è consentito usare il marchio in modo contrario alla legge, ne, in ispecie, in modo da ingenerare un rischio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui, o da indurre comunque in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato, o da ledere un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi." 

 


Art. 13

"E' vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna un segno uguale o simile all'altrui marchio se a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività d'impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Il divieto di cui sopra si estende all'adozione come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi."

 


Art. 63

"II titolare dei diritti sul marchio registrato o in corso di registrazione può chiedere che sia disposta l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso di quanto costituisce contraffazione del marchio secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari. Pronunciando l'inibitoria il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento."

 


Art. 65

"L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza emessa in dipendenza di violazioni di diritti sul marchio registrato sia pubblicato, integralmente o in sunto, o nella sola parte dispositiva, in uno o più giornali da essa indicati, a spese del soccombente."

 


Art. 67

"Chiunque appone su un oggetto parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato, oppure tendenti a far credere che l'oggetto contraddistinto sia brevettato, è punito con la sanzione amministrativa da lire centomila a lire un milione.
Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa estensibile fino a lire quattro milioni, anche quando non vi si danno al terzo, chiunque contravviene al disposto degli articoli 10 e 12."


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